PREMESSA
L’Associazione già costituita e registrata in data 09 Gennaio 1995 e registrata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Palermo ai sensi della ex legge Nr. 266/2001, da ora sarà denominata. EMERGENZA RADIOAMATORI ASSOCIATI PALERMO O.d.V. abbreviato E.R.A.P. dove O.d.V. abbreviazione di Organizzazioni Di Volontariato in virtù del D.g.L. 117/2017 per adeguamento della normativa vigente.
Capo 1° – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 – Denominazione e sede
L’Associazione E.R.A.P. OdV Emergenza Radioamatori Associati Palermo, chiamata di seguito E.R.A.P. è costituita senza fini di lucro e con fini di solidarietà, ed in particolare quale Organizzazione di Volontariato che agisce nei limiti della ex Legge 11 Agosto 1991 n. 266 avvicendata dal D.lgs. 117/2017 in seguito denominata anche Associazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l’Organizzazione è costituita in conformità̀ al dettato della legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di volontariato”, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità̀ sociale). La qualifica di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. La durata dell’ERAP è illimitata.
I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà̀, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa. L’E.R.A.P. OdV ha sede legale in Via Monte Mario, 5 Palermo. La sede legale può̀ essere variata con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo. La sede operativa non coincide con la sede legale salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Statuto
- L’Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- L’assemblea delibera l’eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- L’Associazione è un’aggregazione di cittadini che intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione diretta.
- L’Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella formazione dei valori di solidarietà popolare.
- L’Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria organizzazione associativa sulla democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Art. 4 – Finalità e Attività
- L’organizzazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:
- Promuovere le attività radiantistiche allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi e Istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed europei, le sperimentazioni in campo radiantistico;
- Riunire, per finalità scientifiche e culturali, i radioamatori, al fine di incrementare gli studi in campo radioamatoriale, promuovendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni;
- Sperimentare sulle frequenze dedicate ai Radioamatori;
- Organizzare Contest, Diplomi, Attivazioni e Spedizioni attinenti il mondo della Radio;
- Svolgere attività di Protezione Civile, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia;
- Gestire le Radiocomunicazioni in emergenza;
- Salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico, anche in caso di calamità naturali;
- Custodire proprietà mobiliari o immobiliari di Enti pubblici o Enti collettivi;
- Promuovere educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Fornire prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; servizio di primo soccorso nel caso di infortuni o ferimenti;
- Effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; tutela dell’ambiente; protezione, valorizzazione e monitoraggio dell’ambiente, del paesaggio e della natura in genere;
- Eseguire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Promuovere la tutela e il rispetto degli animali;
- Promuovere e tutelare i diritti della persona mediante l’assistenza e/o la vigilanza nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati e minori;
- Tutelare e valorizzare la cultura, il patrimonio storico ed artistico, nonché la protezione e lo sviluppo delle attività connesse;
- Effettuare attività antincendio Boschivo e di Interfaccia;
- Organizzare Fiere, Mostre, Congressi e manifestazioni in genere anche in collaborazione con gli Enti preposti o con altre Associazioni che abbiano le medesime finalità incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Partecipare a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita.
- Assistenza a manifestazioni private e pubbliche compresi grandi eventi.
- Corsi di addestramento per unità cinofile da ricerca e soccorso, ed altre specializzazioni cinofile connesse ad attività di protezione civile.
- Attività unità cinofile da ricerca, soccorso ed altre attività di protezione civile e pubblica utilità.
- Interventi con lavori in quota.
- Servizi antincendio
- Ed ogni altra attività di servizio per la popolazione.
- Attività legate all’utilizzo di droni.
- Allestimento cucine da campo, produzione e distribuzione pasti in emergenza.
Capo 2° – SOCI
Art. 5 – Categoria dei soci e criteri di ammissione
- Possono entrare a far parte dell’Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, tutti i Cittadini Italiani che abbiano compiuto il 16° anno di età, (in caso di minorenne serve anche il benestare dei Genitori) che intendano perseguire gli scopi sociali.
I Soci dell’E.R.A.P. OdV sono distinti nelle seguenti categorie:
- Soci radioamatori; ossia coloro che in possesso di patente di operatore di stazione di radioamatore e di nominativo di stazione radio (QRA). Hanno diritto di voto nelle Assemblee e possono ricoprire cariche sociali.
- Soci ordinari; ossia tutti coloro che condividono finalità e modi di attuazione degli scopi dell’Associazione. Hanno diritto di voto nelle Assemblee e possono ricoprire cariche sociali. La decorrenza dell’ammissione avrà luogo dopo la Delibera del C.D. e dopo l’avvenuto versamento della quota sociale ed avrà la durata dell’anno solare.
- Soci onorari; ossia tutti coloro, compreso gli enti ed associazioni che, per meriti particolari vengono eletti tali dal C.D. dell’E.R.A.P. OdV “ad honorem”. Hanno diritto di parola in Assemblea, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, non corrispondono la quota sociale annuale, ma posso versare quote volontarie o fare donazioni.
Le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario e/o simpatizzante usufruiranno di una riduzione della quota annuale sociale stabilita di anno in anno dal CD.
- Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica Patente di Radioamatore (se in possesso);
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Autocertificazione Condanne Penali;
- Se vuole fare parte della Protezione Civile ed essere iscritto al DRPC.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;
- Il C.D. deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del C.D. nel libro degli associati;
- La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e prenderne parte;
- di usufruire dei servizi offerti dall’associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge ove previsto;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati ed in regola con la quota sociale annuale.
- Ciascun associato ha diritto ad esercitare un voto.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dal C.D.;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione.
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Organizzazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea.
Art. 7 – Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
- La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
- Per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dalla scadenza naturale del 31 Dicembre. In questo caso sarà annotato nel Libro Soci. Nel caso il socio volesse iscriversi nuovamente dovrà presentare ex novo la domanda di iscrizione.
- Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che si rendono colpevoli di ripetuti comportamenti scorretti, irrispettosi verso gli altri soci o che procurino danno all’immagine degli altri soci o dell’associazione stessa o che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato;
- In caso di espulsione, avverso la delibera del Consiglio Direttivo può essere fatto ricorso per iscritto al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dell’espulsione.
Capo 3° – IL PATRIMONIO
Art. 9
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Contributi degli aderenti.
- Contributi di privati.
- Contributi dello Stato, di Enti Pubblici o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- Contributi di Organismi Internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rimborsi derivanti da convenzioni.
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
I beni dovranno essere inventariati mediante annotazione in apposito registro.
Art. 10
Il patrimonio sociale è di proprietà esclusiva della E.R.A.P. OdV ed i singoli Soci non hanno alcun diritto al riparto di detto patrimonio sia durante la vita dell’Associazione, sia in caso del suo scioglimento, né a seguito di recesso del singolo Socio.
Art. 11
L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo compila lo stato patrimoniale ed il rendiconto dell’Associazione e lo presenta all’Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Almeno dieci giorni prima di quello in cui ha luogo l’Assemblea dei Soci devono essere depositati, presso la Sede Sociale, a disposizione dei Soci, tutti i documenti contabili ed il libro dei Soci.
Art. 12
Nel caso in cui vi sia differenza attiva fra entrate ed uscite essa non può essere ripartita fra i Soci, ma deve essere destinata a riserva.
Capo 4° – GLI ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 13 – Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- L’ASSEMBLEA DEI SOCI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- IL VICE PRESIDENTE
- IL SEGRETARIO – TESORIERE
- IL COMITATO DEI PROBIVIRI
Art. 14 – Durata delle cariche
- Tutte le cariche sociali hanno carattere gratuito e volontario.
- Esse hanno durata triennale e possono essere riconfermate.
- Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 15 – L’assemblea dei soci
- L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci ed è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è un organo Sovrano.
- L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria qualora necessario, o su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente che proporrà all’assemblea un Segretario Verbalizzante;
- Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
- L’Assemblea dei Soci può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche nell’attuazione dei programmi ed in occasione d’importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’organizzazione e il cambio di denominazione sociale. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata 15 giorni prima della data fissata tramite uno o più delle seguenti modalità: tramite lettera, posta elettronica, fax e mezzi telematici, avendo cura di ottenere una conferma di ricezione da parte del socio, oppure mediante avviso affisso nella sede legale e/o operativa dell’Associazione.
- Delle riunioni dell’Assemblea dei Soci deve essere redatto a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea dei Soci. Tale verbale deve essere sottoscritto dal Segretario Verbalizzante e dal Presidente dell’Assemblea.
- L’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.
- Le deliberazioni espresse in sede di Assemblea dei Soci sono valide quando vengono assunte con l’accordo della metà più uno dei presenti eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti il cambio di denominazione, lo scioglimento dell’Associazione, la relativa devoluzione del patrimonio residuo e le modifiche allo Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto; (maggioranza inderogabile).
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- In caso di Assemblea elettiva, l’Assemblea dei Soci nomina una commissione elettorale composta da un presidente e da due scrutatori per le votazioni.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- Le decisioni dell’Assemblea dei Soci vincolano gli assenti ed i dissenzienti;
Art. 16 – Compiti dell’Assemblea
- L’Assemblea dei Soci ordinari indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno in corso;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- discute gli affari generali e particolari inseriti nell’ordine del giorno;
- approva i Regolamenti;
- delibera l’esclusione dei Soci;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti, è composto di 5 (cinque) membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Il consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo, entro tale data deve essere disposta e effettuata la ricostituzione del Consiglio, mediante convocazione dell’Assemblea dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo Direttivo.
- In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice Presidente, nel termine massimo di un mese dall’evento, convoca il Consiglio stesso che provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si provvederà tramite cooptazione tra i soci.
- I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo, comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.
- Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea generale dell’Associazione.
Provvede inoltre a:
- L’adempimento dei doveri inerenti al mandato.
- Predisporre il bilancio.
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
- La piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni.
- L’attuazione delle proposte deliberate dall’Assemblea dei Soci.
- Svolgere compiti di Commissione Disciplinare rispetto ai comportamenti di tutti i partecipanti all’Associazione, secondo quanto stabilito nel Regolamenti interno di servizio.
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci.
- Affidare incarichi speciali a qualsiasi persona anche non socio di sua fiducia.
Art. 19 – Adunanze del Consiglio Direttivo
- Le adunanze del Consiglio Direttivo di norma sono tenute, almeno una volta ogni 2 mesi e straordinariamente su richiesta del Presidente, o del Vice Presidente, o di due dei Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
- Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario dalla carica. Egli è sostituito ai sensi dell’Art. 17.
- Delle adunanze deve essere redatto apposito verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto l’adunanza. Tutti i verbali devono essere raccolti in uno specifico registro, in successione cronologica.
Art. 20 – Validità
- Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
- Le deliberazioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei presenti.
- La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri e quando si tratti di votare sulle persone.
Art. 21 – Il Presidente
- Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione e come tale presiede l’Assemblea dei Soci. Rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e stipula in nome e per conto dell’Associazione contratti in ordine alle deliberazioni adottate dall’Assemblea.
- Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
- In caso dimissioni o cessazione della carica del Presidente si procederà alla sostituzione mediante il subentro del Vice Presidente sino allo scadere del triennio.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente.
Art. 22 – Vice Presidente
Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché in tutti i casi in cui venga espressamente delegato, dal Presidente, a compiere uno o più atti per suo conto.
Art. 23 – Segretario – Tesoriere
- Entro 30 giorni dalla entrata in carica, il C.D. nomina un Segretario, scegliendolo liberamente tra i Componenti del Consiglio Direttivo.
- Il Segretario svolge compiti amministrativi, legati allo svolgimento delle attività dell’Associazione.
- Il Segretario può svolgere altresì funzioni di Tesoriere, (nel caso che il C.D. non nomini un Tesoriere tra i Componenti del Consiglio Direttivo) oltre a curare la conservazione del sigillo sociale e sovrintendere a tutte le attività di Segreteria dell’Associazione, compila i libri contabili, presenta i rendiconti di cui all’art. 30 e all’art. 18 comma 2, cura la tenuta di tutto il patrimonio dell’Associazione ed emette, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mandati di entrata e di uscita.
Art. 24 – Revisore dei Conti
- L’Assemblea dei Soci elegge tre Revisori dei Conti che al loro interno eleggeranno un Presidente; essi restano in carica tre anni. Verificano la regolare tenuta delle scritture contabili e dello stato di cassa. Verificano altresì il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale, redatti dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito all’Art. 30 e Art. 18 comma 2, ed esprimono il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
- Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti devono redigere un verbale da trascrivere in apposito registro.
- In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti, il Presidente o il Vice Presidente, nel termine massimo di un mese dall’evento, convoca il Consiglio Direttivo che provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Revisore dei Conti risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si provvederà tramite cooptazione tra i Soci.
Art. 25 – Il Collegio dei Probiviri
- L’Assemblea dei Soci elegge tre Probiviri che al loro interno eleggeranno un Presidente.
- Il Comitato dei Probiviri decide sulle controversie tra gli associati, in via definitiva con motivazione scritta dopo aver ascoltato le parti in causa.
- Il Collegio dei Probiviri decide in modo inappellabile entro 30 giorni dalla presentazione degli atti, le decisioni vengono eseguite dal C.D.
- Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri deve redigere un verbale da trascrivere in apposito registro.
- In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti, il Presidente o il Vice Presidente, nel termine massimo di un mese dall’evento, convoca il Consiglio Direttivo che provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Proboviro risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si provvederà tramite cooptazione tra i Soci.
Capo 5° – RISORSE ECONOMICHE
Art. 26 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
Art. 27 – I beni
- I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni di consumo. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni di consumo che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 28 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 29 – Bilancio
- I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Art. 30 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017.
Art. 31 – Convenzioni
- Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Art. 32 – Personale retribuito
- L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Art. 33 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.
Art. 34 – Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 35 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 36 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017.
Capo 6° – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 – Disposizioni
- Copia dello Statuto e dei regolamenti interni devono restare affissi nella Sede Sociale.
- Ogni Socio ha diritto ad una copia dello Statuto dell’Associazione;
- Le norme che regolano il funzionamento delle singole attività dell’Associazione, non previste dal presente Statuto, sono stabilite dal Regolamento interno.
Art. 38 – Riferimenti
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 39 – Disposizione finale
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 06 Novembre 2024, entra in vigore il 07 Novembre 2014. Esso abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria.